Art. 12

Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine

In vigore dal 11 dic 2013
Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine 1.   Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può, per attenuare la minaccia, 'adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di sei mesi secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. 2.   Lo Stato membro comunica la richiesta di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati. Gli altri Stati membri e i consigli consultivi possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica. La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1. 3.   Prima della scadenza del periodo iniziale di applicazione di una misura di emergenza adottata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, può estendere l'applicazione della misura di emergenza mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile per un periodo massimo di sei mesi, adottato conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1380:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine (Art. 12 Regolamento (UE) 2013/1380) — Testo vigente | Portale Normativo