Art. 13

Misure di emergenza adottate da uno Stato membro

In vigore dal 11 dic 2013
Misure di emergenza adottate da uno Stato membro 1.   Sulla base della prova dell'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino connessa all'attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro che richiede un intervento immediato, lo Stato membro interessato può adottare misure di emergenza volte ad attenuare la minaccia. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi stabiliti all' e perlomeno altrettanto vincolanti di quelle previste dal diritto unionale. Tali misure si applicano per un periodo massimo di tre mesi. 2.   Quando le misure di emergenza che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di motivazioni. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che ha avviato la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non è inferiore a un mese. 3.   Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.
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