Art. 5

Norme generali sull'accesso alle acque

In vigore dal 11 dic 2013
Norme generali sull'accesso alle acque 1.   I pescherecci unionali hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque unionali ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III. 2.   Nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2022, a limitare le attività di pesca ai pescherecci che pescano tradizionalmente in tali acque e che provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci unionali battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo. 3.   Nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalle linee di base delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri interessati sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2022, a limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali territori. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci unionali che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo. 4.   Le misure che devono essere applicate dopo lo scadere delle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1380:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo