Art. 3
Principi di buona governance
In vigore dal 11 dic 2013
Principi di buona governance
La PCP si ispira ai seguenti principi di buona governance:
a)
chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello regionale, nazionale e locale;
b)
considerazione delle specificità regionali mediante un approccio regionalizzato;
c)
definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;
d)
prospettiva a lungo termine;
e)
efficienza in termini di costi sul piano amministrativo;
f)
adeguato coinvolgimento delle parti interessate, in particolare dei consigli consultivi, in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;
g)
responsabilità primaria dello Stato di bandiera;
h)
coerenza con le altre politiche dell'Unione;
i)
se del caso, uso di valutazioni di impatto;
j)
coerenza tra dimensione interna e dimensione esterna della PCP;
k)
trasparenza del trattamento dei dati conformemente ai requisiti di legge in vigore, con il debito rispetto della vita privata, della protezione dei dati personali e delle norme in materia di riservatezza; disponibilità dei dati per gli organismi scientifici competenti, altri organismi con interesse scientifico o di gestione ed altri particolari utilizzatori finali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1380:oj#art-3