Art. 7

Tipi di misure di conservazione

In vigore dal 11 dic 2013
Tipi di misure di conservazione 1.   Le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono includere, fra l'altro: a) piani pluriennali di cui agli ; b) obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock e misure correlate intese a ridurre al minimo l'impatto della pesca sull’ambiente marino; c) misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili; d) incentivi, anche di natura economica quali le possibilità di pesca, per promuovere metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e le riscorse alieutiche; e) misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca; f) misure finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'; g) taglie minime di riferimento per la conservazione; h) progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca e su attrezzi da pesca che aumentano la selettività o riducono al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ambiente marino; i) misure necessarie per il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione adottata a norma dell'; j) misure tecniche di cui al paragrafo 2. 2.   Le misure tecniche possono includere, tra l'altro: a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme che ne disciplinano l'uso; b) specifiche relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti: i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; ii) modifiche o dispositivi supplementari volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette nonché a ridurre altre catture accidentali; c) limitazioni o divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca, e delle attività di pesca, in zone o periodi specifici; d) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione, stock ittici in riproduzione, pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ed altre risorse marine vulnerabili; e) misure specifiche destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini, ivi incluse misure destinate a evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali;
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