Art. 29
Atti di esecuzione
In vigore dal 11 dic 2013
Atti di esecuzione
1. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:
a)
il formato e alla struttura del piano di produzione e di commercializzazione di cui all';
b)
la procedura e i termini per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e dell'approvazione, da parte degli Stati membri, dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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