Art. 30

Meccanismo di ammasso

In vigore dal 11 dic 2013
Meccanismo di ammasso Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'ammasso dei prodotti della pesca di cui all'allegato II, a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di ammasso, di cui al futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020; b) i prodotti siano stati immessi sul mercato da organizzazioni di produttori del settore della pesca e non sia stato possibile trovare loro un acquirente al prezzo limite di cui all'; c) i prodotti soddisfino le norme comuni di commercializzazione stabilite a norma dell' e siano di qualità adeguata per il consumo umano; d) i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati in serbatoi o gabbie, mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccatura, marinatura o, se del caso, bollitura e pastorizzazione e, oltre eventualmente a tali processi, filettatura, taglio o, se del caso, asportazione della testa; e) i prodotti siano reintrodotti sul mercato dopo l'ammasso per il consumo umano in una fase successiva; f) i prodotti rimangano in ammasso per almeno cinque giorni.
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