Art. 28

Piano di produzione e di commercializzazione

In vigore dal 11 dic 2013
Piano di produzione e di commercializzazione 1.   Ciascuna organizzazione di produttori trasmette per approvazione alle proprie autorità nazionali competenti come minimo un piano di produzione e di commercializzazione per le principali specie commercializzate. Siffatti piani di produzione e commercializzazione sono volti al conseguimento degli obiettivi di cui agli . 2.   Il piano di produzione e commercializzazione include: a) un programma di produzione per le specie catturate o allevate; b) una strategia di commercializzazione per adeguare il volume, la qualità e la presentazione dell'offerta alle esigenze del mercato; c) le misure che l'organizzazione di produttori deve adottare per contribuire agli obiettivi di cui all'; d) misure preventive specifiche di adeguamento dell'offerta per le specie che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso dell'anno; e) le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle decisioni stabilite per l'esecuzione del programma interessato. 3.   Le autorità nazionali competenti procedono all'approvazione del piano di produzione e di commercializzazione. Una volta approvato, il piano è immediatamente applicato dall'organizzazione di produttori. 4.   Le organizzazioni di produttori possono rivedere il piano di produzione e di commercializzazione e, in tal caso, lo sottopongono per approvazione alle autorità nazionali competenti. 5.   L'organizzazione di produttori elabora una relazione annuale delle proprie attività nell'ambito del piano di produzione e di commercializzazione e la trasmette per approvazione alle autorità nazionali competenti. 6.   Le organizzazioni di produttori possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione conformemente al un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020. 7.   Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo. La mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.
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