Art. 27
Atti di esecuzione
In vigore dal 11 dic 2013
Atti di esecuzione
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al formato e alla procedura di notifica di cui all', paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1379:oj#art-27