Art. 33

Fissazione di norme di commercializzazione

In vigore dal 11 dic 2013
Fissazione di norme di commercializzazione 1.   Fatto salvo l', per i prodotti della pesca elencati nell'allegato I destinati al consumo umano, indipendentemente dalla loro origine (unionale o di importazione), possono essere fissate norme comuni di commercializzazione. 2.   Le norme di cui al paragrafo 1 possono riguardare la qualità, le dimensioni, il peso, l'imballaggio, la presentazione o l'etichettatura dei prodotti e in particolare: a) le taglie minime di commercializzazione definite sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Tali taglie minime di commercializzazione corrispondono, se del caso, alle taglie minime di riferimento per la conservazione, conformemente all', paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) le specifiche relative ai prodotti in conserva conformemente ai requisiti di conservazione e agli obblighi internazionali. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo: a) il regolamento (CE) n. 178/2002; b) il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); c) il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15); d) il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (16); e) il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (17); f) il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (18); e g) il regolamento (CE) n. 1224/2009.
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