Art. 29 · Atti di esecuzione

Art. 29

Atti di esecuzione

In vigore dal 11 dic 2013
Atti di esecuzione 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti: a) il formato e alla struttura del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'; b) la procedura e i termini per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e dell'approvazione, da parte degli Stati membri, dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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