Art. 22
Sistema elettronico sicuro
In vigore dal 11 dic 2013
Sistema elettronico sicuro
Tutti gli scambi con i partecipanti, comprese la conclusione di convenzioni di sovvenzione, la notifica delle decisioni di sovvenzione e ogni loro modifica, possono essere effettuati tramite sistemi elettronici istituiti dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento, come stabilito nell'articolo 179 del regolamento (UE) n. 1268/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1290:oj#art-22