Art. 22 · Sistema elettronico sicuro

Art. 22

Sistema elettronico sicuro

In vigore dal 11 dic 2013
Sistema elettronico sicuro Tutti gli scambi con i partecipanti, comprese la conclusione di convenzioni di sovvenzione, la notifica delle decisioni di sovvenzione e ogni loro modifica, possono essere effettuati tramite sistemi elettronici istituiti dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento, come stabilito nell'articolo 179 del regolamento (UE) n. 1268/2012.
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