Art. 20

Tempi per la concessione della sovvenzione

In vigore dal 11 dic 2013
Tempi per la concessione della sovvenzione 1.   Conformemente all'articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli inviti a presentare proposte specificano la data prevista entro la quale tutti i richiedenti sono informati in merito ai risultati della valutazione della loro domanda e alla data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione o la notifica delle decisioni di sovvenzione. 2.   Le date di cui al paragrafo 1 si basano sui seguenti termini: a) per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione scientifica della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete; b) per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati o comunicare loro le decisioni di sovvenzione, un termine massimo di tre mesi dalla data in cui i candidati idonei sono stati informati. 3.   I termini di cui al paragrafo 2 possono essere superati per azioni del CER e in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare qualora le azioni siano complesse, laddove vi sia un elevato numero di proposte o qualora richiesto dai richiedenti. 4.   Ai partecipanti è concesso un periodo di tempo ragionevole per presentare le informazioni e la documentazione necessarie per la firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione adotta decisioni e trasmette richieste di informazioni nel più breve tempo possibile. Ove possibile, si evita di presentare nuovamente i documenti.
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