Art. 19

Decisioni di sovvenzione

In vigore dal 11 dic 2013
Decisioni di sovvenzione Ove opportuno e in casi debitamente giustificati, la Commissione, conformemente all’articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, o il pertinente organismo di finanziamento possono notificare decisioni di sovvenzione invece di concludere convenzioni di sovvenzioni. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono alle convenzioni di sovvenzione si applicano mutatis mutandis.
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