Art. 20 · Tempi per la concessione della sovvenzione

Art. 20

Tempi per la concessione della sovvenzione

In vigore dal 11 dic 2013
Tempi per la concessione della sovvenzione 1.   Conformemente all'articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli inviti a presentare proposte specificano la data prevista entro la quale tutti i richiedenti sono informati in merito ai risultati della valutazione della loro domanda e alla data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione o la notifica delle decisioni di sovvenzione. 2.   Le date di cui al paragrafo 1 si basano sui seguenti termini: a) per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione scientifica della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete; b) per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati o comunicare loro le decisioni di sovvenzione, un termine massimo di tre mesi dalla data in cui i candidati idonei sono stati informati. 3.   I termini di cui al paragrafo 2 possono essere superati per azioni del CER e in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare qualora le azioni siano complesse, laddove vi sia un elevato numero di proposte o qualora richiesto dai richiedenti. 4.   Ai partecipanti è concesso un periodo di tempo ragionevole per presentare le informazioni e la documentazione necessarie per la firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione adotta decisioni e trasmette richieste di informazioni nel più breve tempo possibile. Ove possibile, si evita di presentare nuovamente i documenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1290:oj#art-20