Art. 24
Consorzio
In vigore dal 11 dic 2013
Consorzio
1. I membri di un consorzio che intendono partecipare a un’azione designano, come coordinatore, uno di loro che è identificato come tale nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.
2. I membri di un consorzio che partecipano a un’azione concludono un accordo interno ("accordo consortile") che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo all'attuazione dell'azione conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell’invito a presentare proposte. La Commissione pubblica orientamenti sulle principali questioni che possono essere sollevate dai partecipanti nei rispettivi accordi consortili.
3. L' accordo consortile può stabilire, tra l'altro, quanto segue:
a)
l'organizzazione interna del consorzio;
b)
la distribuzione del finanziamento dell'Unione;
c)
le norme in materia di diffusione, sfruttamento e diritti di accesso, supplementari a quelle di cui al titolo III, capo I, del presente regolamento, e alle disposizioni della convenzione di sovvenzione;
d)
disposizioni per la composizione di controversie interne;
e)
i patti tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.
I membri del consorzio possono stabilire, in seno al consorzio, qualsiasi accordo che ritengano adeguato purché non sia in conflitto con la convenzione di sovvenzione o con il presente regolamento.
4. Il consorzio può proporre di aggiungere o togliere un partecipante o cambiare il coordinatore, conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione di sovvenzione, a condizione che la modifica sia conforme alle condizioni di partecipazione, non incida negativamente sull’attuazione dell’azione e non sia contraria al principio della parità di trattamento.
Storico versioni
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