Art. 23

Attuazione delle azioni

In vigore dal 11 dic 2013
Attuazione delle azioni 1.   I partecipanti attuano le azioni nel rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi di cui al presente regolamento, al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al regolamento (UE) n. 1268/2012, alla decisione 2013/743/UE, al programma o al piano di lavoro, all’invito a presentare proposte o alla convenzione di sovvenzione. 2.   I partecipanti non assumono impegni incompatibili con il presente regolamento o la convenzione di sovvenzione. Qualora un partecipante non adempia i suoi obblighi relativamente all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri partecipanti adempiono gli obblighi senza ulteriori finanziamenti dell’Unione, salvo che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento non li esonerino espressamente da tale obbligo. Nel caso di un partecipante inadempiente, la Commissione, conformemente all', paragrafo 3, lettera a), può trasferire l'importo dovuto dal fondo di garanzia per i partecipanti di cui all' al coordinatore dell'azione. La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al fondo di garanzia per i partecipanti. I partecipanti garantiscono che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento siano informati a tempo debito di tutti gli eventi che possono incidere in modo significativo sull’attuazione dell’azione o sugli interessi dell’Unione. 3.   I partecipanti attuano l’azione e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. Essi dispongono delle risorse adeguate necessarie per la realizzazione dell’azione. Qualora sia necessario per l’attuazione dell’azione, essi possono invitare terzi, inclusi subappaltatori, per svolgere un lavoro nell'ambito dell’azione o utilizzare risorse rese disponibili da terzi sotto forma di contributi in natura, conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Per il lavoro svolto i partecipanti restano responsabili nei confronti della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento e verso gli altri partecipanti. 4.   L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione e a casi debitamente giustificati non chiaramente prevedibili al momento dell'entrata in vigore della convenzione di sovvenzione. 5.   I terzi diversi dai subappaltatori possono svolgere un lavoro nell’ambito dell’azione alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Il terzo in questione e il lavoro da svolgere sono precisati nella convenzione di sovvenzione. I costi sostenuti da detti terzi possono essere considerati ammissibili se il terzo soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) sarebbe ammissibile al finanziamento se si trattasse di un partecipante; b) è un soggetto collegato o ha un collegamento giuridico con un partecipante che implica una collaborazione non limitata all'azione; c) è identificato nella convenzione di sovvenzione; d) rispetta le regole applicabili al partecipante a norma della convenzione di sovvenzione in materia di ammissibilità dei costi e controllo della spesa; e) accetta di essere responsabile in solido con il partecipante per il contributo dell'Unione corrispondente all'importo dichiarato dal terzo, se richiesto dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento. 6.   I terzi possono inoltre mettere a disposizione di un partecipante risorse per mezzo di contributi in natura a favore dell’azione. I costi sostenuti da terzi in relazione a tali contributi effettuati gratuitamente sono ammissibili al finanziamento, purché soddisfino le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. 7.   L’azione può comportare un sostegno finanziario a terzi, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento (UE) n. 1268/2012. Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di un’azione, gli importi di cui all’articolo 137, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere superati. 8.   L’azione attuata da partecipanti, che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), può comportare o avere come obiettivo principale appalti precommerciali e appalti per soluzioni innovative, qualora previsto da un programma di lavoro o un piano di lavoro e necessario per la sua attuazione. In tali casi, le norme di cui all’, paragrafi 2, 4 e 5, del presente regolamento si applicano alle procedure di appalto attuate dai partecipanti. 9.   I partecipanti rispettano la normativa nazionale, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi in cui l’azione sarà realizzata. Se del caso, i partecipanti chiedono l’approvazione dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima dell’avvio dell’azione. 10.   I lavori che prevedono l’uso di animali sono effettuati conformemente all’ TFUE e rispettano l’obbligo di sostituire, ridurre e perfezionare l’uso degli animali a fini scientifici conformemente al diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27).
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Art. 23 Regolamento (UE) 2013/1290 — Attuazione delle azioni | Portale Normativo