Art. 14
Ruolo dell'agenzia del GNSS europeo
In vigore dal 11 dic 2013
Ruolo dell'agenzia del GNSS europeo
1 In conformità agli orientamenti stabiliti dalla Commissione l’agenzia del GNSS europeo:
a)
garantisce, in relazione alla sicurezza dei programmi Galileo ed EGNOS, e fatti salvi gli :
i)
l'accreditamento di sicurezza, in conformità del capo III del regolamento (UE) n. 912/2010, attraverso il Consiglio di accreditamento di sicurezza; a tal fine avvia e controlla l'attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua audit sulla sicurezza del sistema;
ii)
il funzionamento del Centro di sicurezza Galileo, di cui all', lettera d), del regolamento (UE) n. 912/2010, nel rispetto dei criteri e delle norme di cui all' del presente regolamento e delle istruzioni a norma dell'azione comune 2004/552/PESC;
b)
svolge i compiti di cui all’ della decisione n. 1104/2011/UE e assiste la Commissione ai sensi dell’, paragrafo 6, di tale decisione;
c)
nel quadro della fase di dispiegamento e della fase operativa del programma Galileo e della fase operativa del programma EGNOS, contribuisce alla promozione e alla commercializzazione dei servizi di cui all', paragrafi 4 e 5, effettuando anche le necessarie analisi di mercato, in particolare avvalendosi della relazione annuale di mercato pubblicata dall'agenzia del GNSS europeo sul mercato delle applicazioni e dei servizi, stabilendo stretti contatti con gli utenti e i potenziali utenti dei sistemi al fine di raccogliere informazioni sulle loro esigenze, seguendo gli sviluppi sui mercati a valle della navigazione satellitare ed elaborando un piano d'azione per l'utilizzazione dei servizi di cui all', paragrafi 4 e 5, da parte della comunità degli utenti, che includa in particolare le azioni pertinenti in materia di standardizzazione e certificazione.
2. L'agenzia del GNSS europeo svolge inoltre altri compiti, inclusi compiti di gestione, relativi all'attuazione dei programmi Galileo ed EGNOS e ne è responsabile. Tali compiti, che le sono affidati dalla Commissione mediante un accordo di delega concluso in base a una decisione di delega ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, comprendono:
a)
attività operative, tra cui la gestione dell'infrastruttura dei sistemi, la manutenzione, il perfezionamento costante dei sistemi, le operazioni di certificazione e normazione e la fornitura dei servizi di cui all', paragrafi 4 e 5;
b)
attività di sviluppo e dispiegamento per l'evoluzione e le future generazioni dei sistemi e il contributo alla definizione di evoluzione del servizio, compresi gli appalti;
c)
promozione dello sviluppo di applicazioni e servizi basati sui sistemi e opera di sensibilizzazione su tali servizi e applicazioni, ivi compresa l'identificazione, il collegamento e il coordinamento della rete di centri europei di eccellenza in applicazioni e servizi GNSS, attingendo alle competenze dei settori pubblico e privato e valutando interventi di promozione e sensibilizzazione;
d)
promozione dello sviluppo di elementi fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo.
3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 conferisce all'agenzia del GNSS europeo il necessario grado di autonomia e autorità, in particolare per quanto riguarda l'amministrazione aggiudicatrice, nel quadro dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Esso stabilisce inoltre le condizioni generali per la gestione dei finanziamenti affidata all’agenzia del GNSS europeo e, in particolare, le azioni da realizzare, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di monitoraggio e di controllo, le misure applicabili in caso di esecuzione inadeguata dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché le disposizioni relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali.
Le misure di monitoraggio e di controllo prevedono in particolare un sistema di previsione dei costi, un’informazione sistematica della Commissione sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, risultati e calendario, interventi correttivi che garantiscano la realizzazione delle infrastrutture nei limiti delle risorse assegnate.
4. L'agenzia del GNSS europeo conclude con l'ESA gli accordi operativi necessari all'assolvimento dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento per la fase operativa dei programmi Galileo ed EGNOS. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato di tali accordi operativi conclusi dall’agenzia del GNSS europeo e di eventuali modifiche agli stessi. Ove opportuno, l'agenzia del GNSS europeo può considerare il ricorso ad altre entità settoriali pubbliche o private.
5. Oltre ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, e nell'ambito della sua missione, l’agenzia del GNSS europeo mette a disposizione della Commissione la propria esperienza tecnica e le fornisce le informazione necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, compresa la valutazione della possibilità di promuovere e garantire l'utilizzo dei sistemi di cui all', paragrafo 2, lettera e).
6. Il comitato è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in conformità alla procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sono informati in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e l'agenzia del GNSS europeo.
7. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sui risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara degli appalti e di ogni contratto con entità del settore privato, comprese le informazioni riguardanti i subappalti.
Storico versioni
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