Art. 13
Sicurezza dei sistemi e del loro funzionamento
In vigore dal 11 dic 2013
Sicurezza dei sistemi e del loro funzionamento
1. La Commissione garantisce la sicurezza dei programmi Galileo ed EGNOS, compresa la sicurezza dei sistemi e il loro funzionamento. A tal fine la Commissione:
a)
tiene conto della necessità di esercitare vigilanza e di integrare requisiti e standard di sicurezza in tutti i programmi;
b)
assicura che gli effetti globali di tali requisiti e standard contribuiscano al corretto svolgimento dei programmi, in particolare in termini di costi, di gestione dei rischi e di calendario;
c)
introduce meccanismi di coordinamento tra i vari organismi coinvolti;
d)
tiene conto degli standard e dei requisiti di sicurezza in vigore al fine di non ridurre il livello generale di sicurezza e di non compromettere il funzionamento dei sistemi esistenti basati su tali requisiti e standard.
2. Fatti salvi gli del presente regolamento e l’ della decisione n. 1104/2011/UE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alla definizione di obiettivi di alto livello che garantiscano la sicurezza dei programmi Galileo ed EGNOS di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione determina le specifiche tecniche e le altre misure necessarie a realizzare gli obiettivi di alto livello di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
4. Il SEAE continua ad assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni nel settore delle relazioni esterne a norma dell', paragrafo 2 della decisione 2010/427/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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