Art. 8

Finanziamento dei programmi Galileo ed EGNOS

In vigore dal 11 dic 2013
Finanziamento dei programmi Galileo ed EGNOS 1.   In conformità dell', l'Unione finanzia le attività connesse ai programmi Galileo ed EGNOS di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, per conseguire gli obiettivi di cui all', senza pregiudicare eventuali contributi provenienti da altre fonti di finanziamento, comprese quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Gli Stati membri possono chiedere in casi particolari di dotare i programmi Galileo ed EGNOS di finanziamenti aggiuntivi per coprire elementi aggiuntivi, purché tali elementi aggiuntivi non determinino né oneri finanziari o tecnici né ritardi per il programma interessato. Previa richiesta di uno Stato membro, la Commissione stabilisce in base alla procedura di esame di cui all', paragrafo 3, se siano soddisfatte tali due condizioni. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato, dell'eventuale impatto che l'applicazione del presente paragrafo può avere sui programmi Galileo ed EGNOS. 3.   Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi per i programmi Galileo ed EGNOS. Gli accordi internazionali di cui all’ fissano le condizioni e le modalità della loro partecipazione. 4.   I finanziamenti aggiuntivi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo costituiscono entrate esterne con destinazione specifica ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1285:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo