Art. 10

Entrate generate dai programmi Galileo ed EGNOS

In vigore dal 11 dic 2013
Entrate generate dai programmi Galileo ed EGNOS 1.   Le entrate generate dalla fase operativa dei sistemi sono percepite dall'Unione, sono versate sul bilancio dell'Unione e assegnate ai programmi Galileo ed EGNOS e, in particolare, all'obiettivo di cui all', paragrafo 1. Se il volume delle entrate risulta superiore a quanto necessario per finanziare le fasi operative dei programmi, ogni rettifica al principio dell’assegnazione è approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base a una proposta della Commissione. 2.   Si può prevedere di inserire un meccanismo di ripartizione delle entrate negli appalti aggiudicati a entità del settore privato. 3.   Gli interessi maturati sui prefinanziamenti versati a entità che eseguono il bilancio in modo indiretto sono destinati ad attività oggetto dell’accordo di delega o del contratto stipulato tra la Commissione e l’organismo interessato. Ai sensi del principio di una sana gestione finanziaria, le entità che eseguono il bilancio in modo indiretto aprono dei conti che consentano di identificare i finanziamenti e i relativi interessi.
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