Art. 12

Ruolo della Commissione

In vigore dal 11 dic 2013
Ruolo della Commissione 1.   La Commissione detiene la responsabilità generale dei programmi Galileo ed EGNOS. Essa gestisce i finanziamenti assegnati in virtù del presente regolamento e sorveglia l'attuazione di tutte le attività dei programmi, in particolare in relazione ai costi, alle scadenze e alle prestazioni degli stessi. 2.   Oltre alla responsabilità generale di cui al paragrafo 1 e ai compiti specifici previsti dal presente regolamento, la Commissione provvede a: a) garantire una chiara suddivisione dei compiti tra i le varie entità coinvolte nei programmi Galileo ed EGNOS e a tal fine affida all'agenzia del GNSS europeo e all'ESA, attraverso appositi accordi di delega, i compiti di cui all', paragrafo 2, e all' rispettivamente; b) garantire la tempestiva attuazione dei programmi Galileo ed EGNOS nei limiti delle risorse loro assegnate e in linea con gli obiettivi di cui all'. A tal fine, la Commissione prevede e attua gli strumenti opportuni e le necessarie misure strutturali per individuare, controllare, attenuare e monitorare i rischi connessi ai programmi; c) gestire per conto dell’Unione e nell'ambito della sua sfera di competenza, i rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; d) fornire tempestivamente agli Stati membri e al Parlamento europeo tutte le informazioni attinenti ai programmi Galileo ed EGNOS, in particolare in termini di gestione dei rischi, costi globali, costi annuali di esercizio di ciascun elemento significativo dell'infrastruttura Galileo, entrate, calendario e prestazioni, nonché un riepilogo dell'attuazione dei sistemi e delle tecniche di gestione progettuale di cui all', lettera e); e) valutare le possibilità di promuovere e assicurare l'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare europei nei vari settori dell'economia, anche esaminando modi per sfruttare i benefici generati dai sistemi. 3.   Per il corretto svolgimento della fase di dispiegamento e della fase operativa del programma Galileo e della fase operativa del programma EGNOS di cui rispettivamente agli , la Commissione adotta, se necessario, opportune misure per: a) gestire e ridurre i rischi connessi allo svolgimento dei programmi Galileo ed EGNOS; b) definire i principali momenti decisionali per monitorare e valutare la realizzazione dei programmi; c) fissare la sede dell’infrastruttura terrestre dei sistemi conformemente alle esigenze di sicurezza e secondo un iter aperto e trasparente, e garantirne il funzionamento; d) determinare le specifiche tecniche e operative necessarie ad assolvere le funzioni di cui all', paragrafo 4, lettere b) e c), e realizzare progressi evolutivi dei sistemi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1285:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo