Art. 6

Proprietà

In vigore dal 11 dic 2013
Proprietà L’Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell’ambito dei programmi Galileo ed EGNOS. A tal fine, si concludono accordi con terzi riguardanti i diritti di proprietà esistenti. La Commissione garantisce, mediante un idoneo quadro normativo, l'utilizzo ottimale dei beni di cui al presente articolo, e in particolare una gestione quanto più efficace possibile dei diritti di proprietà intellettuale collegati ai programmi Galileo ed EGNOS, tenendo conto della necessità di proteggere e valorizzare i diritti di proprietà intellettuale dell'Unione, degli interessi di tutte le parti interessate e della necessità di uno sviluppo armonioso dei mercati e delle nuove tecnologie. A tal fine, la Commissione assicura che i contratti sottoscritti nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS contemplino la possibilità di trasferire o concedere in licenza a terzi i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal lavoro svolto nell'ambito di tali programmi.
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