Art. 6
Adeguamenti tecnici
In vigore dal 2 dic 2013
Adeguamenti tecnici
1. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del QFP:
a)
rivalutazione ai prezzi dell'anno n+1 dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;
b)
calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom;
c)
calcolo dell'importo assoluto del margine per imprevisti definito all';
d)
calcolo del margine globale per i pagamenti previsto all';
e)
calcolo del margine globale per gli impegni previsto all';
2. La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.
3. La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Fatti salvi gli , per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.
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