Art. 4
Rispetto del massimale delle risorse proprie
In vigore dal 2 dic 2013
Rispetto del massimale delle risorse proprie
1. Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dell', paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom.
2. Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti attraverso una revisione per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla decisione 2007/436/CE, Euratom.
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