Art. 4

Rispetto del massimale delle risorse proprie

In vigore dal 2 dic 2013
Rispetto del massimale delle risorse proprie 1.   Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dell', paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom. 2.   Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti attraverso una revisione per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla decisione 2007/436/CE, Euratom.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1311:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo