Art. 8

Adeguamenti relativi alle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta gestione economica

In vigore dal 2 dic 2013
Adeguamenti relativi alle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta gestione economica In caso di ritiro da parte della Commissione della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nel contesto delle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta gestione economica, la Commissione nel rispetto del pertinente atto di base, riporta gli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell’anno non possono essere reiscritti oltre l’anno n+3.
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