Art. 9

Riserva per gli aiuti d'urgenza

In vigore dal 2 dic 2013
Riserva per gli aiuti d'urgenza 1.   La riserva per gli aiuti d'urgenza è destinata a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, a fini di gestione civile delle crisi e protezione civile e in situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione. 2.   L'importo annuo della riserva è fissato a 280 milioni di EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.
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