Art. 11
Strumento di flessibilità
In vigore dal 2 dic 2013
Strumento di flessibilità
1. Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Per lo strumento di flessibilità è fissato un massimale annuo disponibile pari a 471 milioni di EUR (a prezzi 2011).
2. La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata, può essere utilizzata fino all'anno n+3. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. Tale quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+3 viene annullata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1311:oj#art-11