Art. 11

Strumento di flessibilità

In vigore dal 2 dic 2013
Strumento di flessibilità 1.   Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Per lo strumento di flessibilità è fissato un massimale annuo disponibile pari a 471 milioni di EUR (a prezzi 2011). 2.   La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata, può essere utilizzata fino all'anno n+3. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. Tale quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+3 viene annullata.
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Strumento di flessibilità (Art. 11 Regolamento (UE) 2013/1311) — Testo vigente | Portale Normativo