Art. 12
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
In vigore dal 2 dic 2013
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
1. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e campo di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).
2. Gli stanziamenti per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.
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