Art. 13

Margine per imprevisti

In vigore dal 2 dic 2013
Margine per imprevisti 1.   Un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del QFP, come strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste. Può essere mobilizzato soltanto in relazione ad un bilancio annuale o rettificativo. 2.   Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo previsto nell'adeguamento tecnico annuale del QFP, ed è coerente con il massimale delle risorse proprie. 3.   Gli importi resi disponibili mediante la mobilizzazione del margine per imprevisti sono detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri. 4.   Gli importi detratti non sono ulteriormente mobilizzati nel contesto del QFP. Il ricorso al margine per imprevisti non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento contenuti nel QFP per l'esercizio in corso e gli esercizi futuri.
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