Art. 14

Margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile

In vigore dal 2 dic 2013
Margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile 1.   Margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni 2014-2017 costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile. 2.   Ogni anno, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all', la Commissione calcola l'importo disponibile. Il margine globale del QFP o una parte dello stesso può essere mobilizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 314 del TFUE.
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Margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile (Art. 14 Regolamento (UE) 2013/1311) — Testo vigente | Portale Normativo