Art. 272
Modifica e invalidamento della dichiarazione sommaria di uscita
In vigore dal 9 ott 2013
Modifica e invalidamento della dichiarazione sommaria di uscita
1. Il dichiarante può essere autorizzato, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita dopo la presentazione della stessa.
Non è possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:
a)
hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di uscita della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;
b)
hanno stabilito che una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita sono inesatte o incomplete;
c)
hanno già concesso lo svincolo delle merci per l'uscita.
2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita non escono dal territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano tale dichiarazione in uno dei seguenti casi:
a)
su richiesta del dichiarante;
b)
entro 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Storico versioni
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