Art. 271

Presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita

In vigore dal 9 ott 2013
Presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita 1.   Quando delle merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione e non è presentata una dichiarazione in dogana né una dichiarazione di riesportazione come dichiarazione pre-partenza, viene presentata una dichiarazione sommaria di uscita presso l'ufficio doganale di uscita. Le autorità doganali possono autorizzare la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita presso un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di uscita. 2.   La dichiarazione sommaria di uscita è presentata dal trasportatore. Nonostante gli obblighi del trasportatore, la dichiarazione sommaria di uscita può essere presentata anche: a) dall'esportatore, speditore o altra persona in nome o per conto della quale agisce il trasportatore; b) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso l'ufficio doganale di uscita. 3.   Le autorità doganali possono accettare che sistemi di informazione commerciali, portuali o sui trasporti possano essere utilizzati per presentare una dichiarazione sommaria di uscita, a condizione che contengano le indicazioni necessarie per tale dichiarazione e che tali indicazioni siano disponibili entro un dato termine prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione. 4.   Le autorità doganali possono accettare, anziché una dichiarazione sommaria di uscita, la presentazione di una notifica e l'accesso alle indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita nel sistema informatico dell'operatore economico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:952:oj#art-271

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo