Art. 274

Presentazione di una notifica di riesportazione

In vigore dal 9 ott 2013
Presentazione di una notifica di riesportazione 1.   Se le merci non unionali di cui all', paragrafo 3, lettere b) e c), sono uscite dal territorio doganale dell'Unione e l'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita per tali merci è oggetto di esonero, è presentata una notifica di riesportazione. 2.   La notifica di riesportazione è presentata presso l'ufficio doganale di uscita delle merci dalla persona responsabile della presentazione delle merci in uscita a norma dell', paragrafo 1 bis. 3.   La notifica di riesportazione contiene le indicazioni necessarie per appurare il regime di zona franca o per concludere la custodia temporanea. Le autorità doganali possono accettare che sistemi di informazione commerciali, portuali o sui trasporti possano essere utilizzati per presentare una notifica di riesportazione, a condizione che contengano le indicazioni necessarie per tale notifica e che tali indicazioni siano disponibili prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione. 4.   Le autorità doganali possono accettare, anziché una notifica di riesportazione, la presentazione di una notifica e l'accesso alle indicazioni della notifica di riesportazione nel sistema informatico dell'operatore economico.
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Presentazione di una notifica di riesportazione (Art. 274 Regolamento (UE) 2013/952) — Testo vigente | Portale Normativo