Art. 270

Riesportazione di merci non unionali

In vigore dal 9 ott 2013
Riesportazione di merci non unionali 1.   Le merci non unionali che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono oggetto di una dichiarazione di riesportazione, che deve essere presentata presso l'ufficio doganale competente. 2.   Gli articoli da 158 a 195 si applicano alla dichiarazione di riesportazione. 3.   Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci: a) merci vincolate al regime di transito esterno che si limitano ad attraversare il territorio doganale dell'Unione; b) merci trasbordate all'interno di una zona franca o direttamente riesportate da una zona franca; c) merci in custodia temporanea direttamente riesportate da una struttura di custodia temporanea.
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