Art. 272 · Modifica e invalidamento della dichiarazione sommaria di uscita

Art. 272

Modifica e invalidamento della dichiarazione sommaria di uscita

In vigore dal 9 ott 2013
Modifica e invalidamento della dichiarazione sommaria di uscita 1.   Il dichiarante può essere autorizzato, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita dopo la presentazione della stessa. Non è possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali: a) hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di uscita della loro intenzione di procedere alla visita delle merci; b) hanno stabilito che una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita sono inesatte o incomplete; c) hanno già concesso lo svincolo delle merci per l'uscita. 2.   Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita non escono dal territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano tale dichiarazione in uno dei seguenti casi: a) su richiesta del dichiarante; b) entro 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
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