Art. 6

Ambito di applicazione del bilancio dell’organismo dell’Unione

In vigore dal 30 set 2013
Ambito di applicazione del bilancio dell’organismo dell’Unione 1.   Il bilancio dell’organismo dell’Unione comprende: a) entrate proprie in cui rientrano tutti i canoni e le tasse che l’organismo dell’Unione è autorizzato a percepire in virtù dei compiti ad esso affidati, nonché altre eventuali entrate; b) entrate in cui rientrano eventuali contributi finanziari degli Stati membri che accolgono l’organismo; c) un contributo accordato dall’Unione; d) entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche secondo l’, paragrafo 1; e) le spese dell’organismo dell’Unione, comprese le spese amministrative. 2.   Le entrate in cui rientrano i canoni e le tasse hanno destinazione specifica solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, previsti nell’atto costitutivo. 3.   Se uno o più atti costitutivi prevedono che alcuni compiti ben definiti siano finanziati separatamente o se l’organismo dell’Unione svolge compiti che gli sono affidati in virtù di un accordo di delega, esso tiene una contabilità separata delle operazioni di entrata e di spesa. L’organismo dell’Unione identifica chiaramente ciascun gruppo di compiti nella sua programmazione delle risorse umane contenuta nel documento di programmazione annuale e pluriennale di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:1271:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Regolamento (UE) 2013/1271 — Ambito di applicazione del bilancio dell’organismo dell’Unione | Portale Normativo