Art. 23

Entrate con destinazione specifica

In vigore dal 30 set 2013
Entrate con destinazione specifica 1.   Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono destinate a finanziare spese determinate. 2.   Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne: a) i contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per talune attività dell’organismo dell’Unione, a condizione che ciò sia previsto dall’accordo concluso tra l’organismo dell’Unione e gli Stati membri, i paesi terzi o le agenzie pubbliche, entità o persone fisiche in questione; b) le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati; c) i contributi finanziari, non coperti dalla lettera a), di paesi terzi o di vari organismi non dell’Unione ad attività degli organismi dell’Unione, — le entrate provenienti dalle sovvenzioni ad hoc di cui all’, — le entrate provenienti dagli accordi di delega di cui all’; d) le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui sono accessorie rispetto alle altre entrate di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo; e) le entrate provenienti dalle tasse e dai canoni di cui all’, paragrafo 2. 3.   Costituiscono entrate con destinazione specifica interne: a) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazione di servizi o lavori effettuati su loro richiesta, fatta eccezione per i canoni e le tasse di cui all’, paragrafo 1, lettera a); b) i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che sono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato; c) le entrate provenienti dalla restituzione, a norma dell’, di somme indebitamente pagate; d) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore delle istituzioni dell’Unione o di altri organismi dell’Unione; e) l’importo delle indennità di assicurazione riscosse; f) le entrate provenienti da indennità locative; g) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico; h) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell’, paragrafo 3, lettera b). 4.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, lettera e), il pertinente atto costitutivo può anche prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. Salvo diversamente specificato nel pertinente atto costitutivo, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne. 5.   Qualsiasi entrata ai sensi del paragrafo 2, lettere da a) a c), e del paragrafo 3, lettere a) e d), deve coprire la totalità delle spese dirette o indirette sostenute nel quadro dell’azione o della destinazione in oggetto. 6.   Il bilancio dell’organismo dell’Unione prevede per le entrate con destinazione specifica esterne e per le entrate con destinazione specifica interne una struttura d’accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo. Le entrate con destinazione specifica possono essere incluse nello stato previsionale delle entrate e delle spese soltanto per gli importi certi alla data di formazione dello stato previsionale.
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Art. 23 Regolamento (UE) 2013/1271 — Entrate con destinazione specifica | Portale Normativo