Art. 8

Accordi di delega

In vigore dal 30 set 2013
Accordi di delega 1.   All’organismo dell’Unione non sono affidati compiti di esecuzione del bilancio da parte della Commissione tranne se ciò è giustificato dalla natura particolare dell’azione e dalla competenza specifica dell’organismo dell’Unione. 2.   Nella scelta dell’organismo dell’Unione si tiene debito conto: a) del rapporto costi/benefici connesso alla scelta di delegare tali compiti; b) dell’impatto sulla struttura di governance dell’organismo e sulle sue risorse finanziarie e umane. 3.   Laddove la Commissione in via eccezionale affida compiti all’organismo dell’Unione: a) l’ del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica all’organismo dell’Unione per quanto riguarda i fondi destinati a tali compiti e gli del presente regolamento non si applicano; b) i compiti affidati devono essere menzionati nel programma di lavoro annuale dell’organismo dell’Unione di cui all’, paragrafo 3, unicamente a titolo informativo. 4.   Fatto salvo il paragrafo 2, l’ordinatore consulta il consiglio di amministrazione prima di firmare l’accordo di delega.
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