Art. 32
Programmazione annuale e pluriennale
In vigore dal 30 set 2013
Programmazione annuale e pluriennale
1. L’organismo dell’Unione redige un documento di programmazione contenente la programmazione pluriennale e annuale tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione.
2. Il programma pluriennale presenta:
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la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi, i risultati previsti e gli indicatori di performance,
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la programmazione delle risorse, compreso il bilancio pluriennale e il personale.
La programmazione delle risorse comprende informazioni qualitative e quantitative sulle risorse umane e sulle questioni di bilancio ai fini dell’elaborazione delle relazioni, segnatamente:
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per gli anni N – 1 e N, informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali quali definiti nello statuto, nonché di esperti nazionali distaccati,
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per l’anno N – 1 una stima delle operazioni di bilancio ai sensi dell’ e informazioni sui contributi in natura concessi dallo Stato membro ospitante all’organismo dell’Unione,
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per l’anno N + 1 una stima del numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali quali definiti nello statuto,
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per gli anni successivi, un bilancio e una programmazione delle risorse umane indicativi.
La Commissione trasmette all’organismo dell’Unione il parere dei suoi servizi competenti sul progetto di programmazione delle risorse umane.
Se l’organismo dell’Unione non tiene pienamente conto del parere dei servizi della Commissione, deve fornire a quest’ultima spiegazioni adeguate.
La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ove opportuno, in particolare per tenere conto dell’esito dell’insieme delle valutazioni menzionate nell’atto costitutivo.
3. Il programma di lavoro annuale dell’organismo dell’Unione comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma pluriennale di cui al paragrafo 1.
Esso indica chiaramente quali compiti dell’organismo dell’Unione sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio precedente.
4. Qualsiasi modifica sostanziale del programma di lavoro annuale è adottata conformemente alla procedura utilizzata per il programma di lavoro iniziale, secondo le disposizioni dell’atto costitutivo e dell’ del presente regolamento.
Il consiglio di amministrazione può delegare all’ordinatore dell’organismo dell’Unione il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.
Storico versioni
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