Art. 97
Relazioni sull’esecuzione del bilancio
In vigore dal 30 set 2013
Relazioni sull’esecuzione del bilancio
1. Le relazioni sull’esecuzione del bilancio sono presentate in euro. Esse comprendono:
a)
le relazioni che comprendono la totalità delle operazioni di bilancio dell’esercizio in entrate e in spese;
b)
le note esplicative che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni.
2. Il risultato di bilancio consiste nella differenza tra:
—
l’insieme delle entrate riscosse per tale esercizio,
—
l’ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti dello stesso esercizio, aumentato dell’ammontare degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati.
Alla differenza di cui al primo comma vengono aggiunti o detratti, da un lato, l’importo netto risultante dagli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall’altro:
—
gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi di cambio, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dall’esercizio precedente,
—
l’importo del saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio, nel corso dell’esercizio, realizzati e non realizzati.
3. La struttura delle relazioni sull’esecuzione del bilancio è identica a quella del bilancio dell’organismo dell’Unione stesso.
Storico versioni
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