Art. 97

Relazioni sull’esecuzione del bilancio

In vigore dal 30 set 2013
Relazioni sull’esecuzione del bilancio 1.   Le relazioni sull’esecuzione del bilancio sono presentate in euro. Esse comprendono: a) le relazioni che comprendono la totalità delle operazioni di bilancio dell’esercizio in entrate e in spese; b) le note esplicative che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni. 2.   Il risultato di bilancio consiste nella differenza tra: — l’insieme delle entrate riscosse per tale esercizio, — l’ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti dello stesso esercizio, aumentato dell’ammontare degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati. Alla differenza di cui al primo comma vengono aggiunti o detratti, da un lato, l’importo netto risultante dagli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall’altro: — gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi di cambio, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dall’esercizio precedente, — l’importo del saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio, nel corso dell’esercizio, realizzati e non realizzati. 3.   La struttura delle relazioni sull’esecuzione del bilancio è identica a quella del bilancio dell’organismo dell’Unione stesso.
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Art. 97 Regolamento (UE) 2013/1271 — Relazioni sull’esecuzione del bilancio | Portale Normativo