Art. 97 · Relazioni sull’esecuzione del bilancio

Art. 97

Relazioni sull’esecuzione del bilancio

In vigore dal 30 set 2013
Relazioni sull’esecuzione del bilancio 1.   Le relazioni sull’esecuzione del bilancio sono presentate in euro. Esse comprendono: a) le relazioni che comprendono la totalità delle operazioni di bilancio dell’esercizio in entrate e in spese; b) le note esplicative che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni. 2.   Il risultato di bilancio consiste nella differenza tra: — l’insieme delle entrate riscosse per tale esercizio, — l’ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti dello stesso esercizio, aumentato dell’ammontare degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati. Alla differenza di cui al primo comma vengono aggiunti o detratti, da un lato, l’importo netto risultante dagli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall’altro: — gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi di cambio, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dall’esercizio precedente, — l’importo del saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio, nel corso dell’esercizio, realizzati e non realizzati. 3.   La struttura delle relazioni sull’esecuzione del bilancio è identica a quella del bilancio dell’organismo dell’Unione stesso.
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