Art. 6
Ambito di applicazione del bilancio dell’organismo dell’Unione
In vigore dal 30 set 2013
Ambito di applicazione del bilancio dell’organismo dell’Unione
1. Il bilancio dell’organismo dell’Unione comprende:
a)
entrate proprie in cui rientrano tutti i canoni e le tasse che l’organismo dell’Unione è autorizzato a percepire in virtù dei compiti ad esso affidati, nonché altre eventuali entrate;
b)
entrate in cui rientrano eventuali contributi finanziari degli Stati membri che accolgono l’organismo;
c)
un contributo accordato dall’Unione;
d)
entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche secondo l’, paragrafo 1;
e)
le spese dell’organismo dell’Unione, comprese le spese amministrative.
2. Le entrate in cui rientrano i canoni e le tasse hanno destinazione specifica solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, previsti nell’atto costitutivo.
3. Se uno o più atti costitutivi prevedono che alcuni compiti ben definiti siano finanziati separatamente o se l’organismo dell’Unione svolge compiti che gli sono affidati in virtù di un accordo di delega, esso tiene una contabilità separata delle operazioni di entrata e di spesa. L’organismo dell’Unione identifica chiaramente ciascun gruppo di compiti nella sua programmazione delle risorse umane contenuta nel documento di programmazione annuale e pluriennale di cui all’.
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