Art. 5

Avvio delle indagini

In vigore dal 11 set 2013
Avvio delle indagini 1.   Il direttore generale può avviare un’indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. La decisione del direttore generale di avviare o no un’indagine tiene conto delle priorità della politica dell’Ufficio in materia di indagini e del relativo piano di gestione annuale, stabiliti conformemente all’, paragrafo 5. Tale decisione tiene conto altresì della necessità di utilizzare in maniera efficiente le risorse dell’Ufficio e della proporzionalità delle misure impiegate. Con riguardo alle indagini interne, si tiene conto specificamente dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo più adeguato a svolgerle, in particolare sulla base della natura dei fatti, dell’incidenza finanziaria effettiva o potenziale del caso e della probabilità di un seguito giudiziario. 2.   La decisione di avviare le indagini esterne è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato o di un’istituzione, organo o organismo dell’Unione. La decisione di avviare le indagini interne è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo in cui l’indagine dovrà svolgersi o di uno Stato membro. 3.   Finché il direttore generale valuta se avviare o no un’indagine interna a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 e/o finché è in corso un’indagine interna dell’Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non avviano un’indagine parallela sugli stessi fatti, salvo diversi accordi con l’Ufficio. 4.   La decisione se avviare o meno un’indagine è adottata nei due mesi successivi al ricevimento da parte dell’Ufficio di una richiesta di cui al paragrafo 2. La decisione è comunicata senza indugio allo Stato membro, all’istituzione, all’organo o all’organismo che ha presentato la richiesta. La decisione di non avviare un’indagine è motivata. Se alla scadenza di tale periodo di due mesi, l’Ufficio non ha adottato alcuna decisione, si considera che l’Ufficio abbia deciso di non avviare un’indagine. Se un funzionario, un altro agente, un membro di un’istituzione o organo, un dirigente di un organismo, o un membro del personale, che agisca conformemente all’articolo 22 bis dello statuto, fornisce informazioni all’Ufficio relative a un sospetto di frode o di irregolarità, l’Ufficio informa tale persona della decisione di avviare o no un’indagine in relazione ai fatti in questione. 5.   Il direttore generale, se decide di non avviare un’indagine interna, può trasmettere senza indugio eventuali informazioni pertinenti all’istituzione, all’organo o all’organismo interessati affinché possano essere adottate le misure adeguate, conformemente alle norme applicabili a tale istituzione, organo o organismo. L’Ufficio concorda con tale istituzione, organo o organismo, se del caso, le misure opportune per tutelare la riservatezza della fonte informativa e chiede, se necessario, di essere tenuto al corrente delle misure adottate. 6.   Il direttore generale, se decide di non avviare un’indagine esterna, può trasmettere senza indugio eventuali informazioni pertinenti alle autorità competenti dello Stato membro interessato affinché, se del caso e conformemente alle norme nazionali, possano essere adottate misure. Se necessario, l’Ufficio ne informa anche l’istituzione, l’organo o l’organismo interessato.
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