Art. 3

Indagini esterne

In vigore dal 11 set 2013
Indagini esterne 1.   L’Ufficio esercita la competenza conferita alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 ad eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. Nell’ambito delle sue funzioni d’indagine, l’Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e alla normativa settoriale di cui all’, paragrafo 2, di tale regolamento, negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. 2.   Al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, in connessione con una convenzione o decisione di sovvenzione o con un contratto riguardante un finanziamento dell’Unione, l’Ufficio può procedere, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, a controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici. 3.   Nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto, il personale dell’Ufficio agisce, su riserva del diritto dell’Unione applicabile, in osservanza delle norme e delle prassi dello Stato membro interessato, nonché delle garanzie procedurali previste dal presente regolamento. Su richiesta dell’Ufficio, l’autorità competente dello Stato membro interessato fornisce al personale dell’Ufficio l’assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell’autorizzazione scritta di cui all’, paragrafo 2. Se per tale assistenza è necessaria l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria conformemente alle norme nazionali, è richiesta tale autorizzazione. Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell’Ufficio possa avere accesso, alle stesse condizioni delle proprie autorità competenti e nel rispetto del diritto nazionale, a tutte le informazioni e alla documentazione relative alla questione oggetto dell’indagine che si dimostrino necessarie per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto. 4.   Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri designano un servizio («servizio di coordinamento antifrode») per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l’Ufficio, ivi incluse le informazioni di carattere operativo. Se del caso e conformemente al diritto nazionale, il servizio di coordinamento antifrode può essere considerato un’autorità competente ai fini del presente regolamento. 5.   Nel corso di un’indagine esterna, l’Ufficio può accedere alle informazioni pertinenti, ivi incluse le informazioni contenute in banche dati, detenute dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi in relazione ai fatti oggetto dell’indagine, nella misura in cui sia necessario per accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A tal fine si applica l’, paragrafi 2 e 4. 6.   Qualora l’Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull’eventuale avvio di un’indagine esterna, informazioni che inducono a sospettare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, esso può darne comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e, se necessario, ai servizi competenti della Commissione. Fatta salva la normativa settoriale di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano che siano adottate misure adeguate alle quali l’Ufficio può partecipare nel rispetto del diritto nazionale. Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano l’Ufficio delle misure adottate e delle loro conclusioni sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:883:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo