Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 set 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«interessi finanziari dell’Unione» entrate, spese e beni coperti dal bilancio dell’Unione europea, nonché quelli coperti dai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi e i bilanci da essi gestiti e controllati;
2)
«irregolarità» un’irregolarità quale definita all’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;
3)
«frodi, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione» la definizione data a tali termini nei pertinenti atti dell’Unione;
4)
«indagine amministrativa» («indagine») ogni controllo, verifica e operazione svolti dall’Ufficio conformemente agli , al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’ e di accertare, ove necessario, il carattere irregolare delle attività controllate; tali indagini non incidono sui poteri delle autorità competenti degli Stati membri di avviare procedimenti penali;
5)
«persona interessata» ogni persona o operatore economico sospettati di aver commesso frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione e che sono pertanto oggetto di indagine da parte dell’Ufficio;
6)
«operatore economico» la definizione data a questo termine dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96;
7)
«accordi amministrativi» accordi di carattere tecnico e/o operativo conclusi dall’Ufficio che possono avere come obiettivo, in particolare, di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti e che non creano ulteriori obblighi giuridici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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