Art. 9
Garanzie procedurali
In vigore dal 11 set 2013
Garanzie procedurali
1. Nelle sue indagini l’Ufficio raccoglie elementi a carico e a favore della persona interessata. Le indagini sono svolte in modo obiettivo e imparziale e conformemente al principio della presunzione d’innocenza e alle garanzie procedurali enunciate nel presente articolo.
2. L’Ufficio può sentire, in qualunque momento nel corso di un’indagine, una persona interessata o un testimone. Qualsiasi persona sentita ha il diritto di non autoaccusarsi.
L’invito a un colloquio è inviato a una persona interessata con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall’urgenza dell’indagine. Nel secondo caso, il termine di preavviso non è inferiore a 24 ore. L’invito comprende un elenco dei diritti della persona interessata, in particolare il diritto di essere assistita da una persona di sua scelta.
L’invito a un colloquio è inviato a un testimone con un preavviso di almeno 24 ore. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso del testimone o per ragioni debitamente motivate dall’urgenza dell’indagine.
I requisiti di cui al secondo e terzo comma non si applicano alla raccolta di dichiarazioni nell’ambito di controlli e di verifiche sul posto.
Se nel corso di un colloquio emergono indizi che un testimone potrebbe essere una persona interessata, il colloquio si conclude. Si applicano immediatamente le regole di procedura di cui al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4. Tale testimone è informato immediatamente dei suoi diritti in qualità di persona interessata e riceve, su richiesta, una copia dei resoconti di eventuali dichiarazioni da lui rilasciate in passato. L’Ufficio non può utilizzare contro tale persona le sue dichiarazioni passate senza prima concedergli la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.
L’Ufficio redige un verbale del colloquio e consente alla persona sentita di consultarlo affinché la stessa possa approvare il verbale o aggiungere osservazioni. L’Ufficio consegna alla persona interessata copia del verbale del colloquio.
3. Non appena emerga da un’indagine che un funzionario, un altro agente, un membro di un’istituzione o organo, un dirigente di un organismo, o un membro del personale possono essere una persona interessata, tale funzionario, altro agente, membro di un’istituzione o organo, dirigente di un organismo, o membro del personale ne è informato, a condizione che ciò non comprometta lo svolgimento dell’indagine o di procedure d’indagine che rientrano nelle competenze di un’autorità giudiziaria nazionale.
4. Fatti salvi l’, paragrafo 6, e l’, paragrafo 6, una volta terminata l’indagine e prima che siano redatte conclusioni che facciano riferimento nominativamente a una persona interessata, a tale persona è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano.
A tal fine, l’Ufficio invia alla persona interessata un invito a presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio con il personale designato dall’Ufficio. Tale invito comprende una sintesi dei fatti che riguardano la persona interessata e le informazioni prescritte dagli del regolamento (CE) n. 45/2001, e indica il termine per la presentazione delle osservazioni, che non è inferiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell’invito a presentare osservazioni. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall’urgenza dell’indagine. La relazione finale d’indagine fa riferimento a tali eventuali osservazioni.
In casi debitamente giustificati in cui occorra garantire la riservatezza dell’indagine e/o che comportino il ricorso a procedure d’indagine che rientrano nell’ambito di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale, il direttore generale può decidere di differire l’esecuzione dell’obbligo di invitare la persona interessata a presentare le sue osservazioni.
Nei casi di cui all’, paragrafo 2, dell’allegato IX dello statuto, la mancata risposta da parte dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo entro un mese alla richiesta del direttore generale di differire l’obbligo di invitare la persona interessata a presentare le sue osservazioni si considera come una risposta affermativa.
5. Ogni persona sentita può usare una qualsiasi delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. I funzionari o altri agenti dell’Unione possono tuttavia essere invitati a esprimersi in una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione di cui abbiano una conoscenza approfondita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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