Art. 8
Obbligo di informare l’Ufficio
In vigore dal 11 set 2013
Obbligo di informare l’Ufficio
1. Le istituzioni, gli organi e gli organismi trasmettono senza indugio all’Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.
2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, nella misura in cui ciò sia consentito dal loro diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono all’Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono, relativi ad un’indagine in corso dell’Ufficio.
3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, nella misura in cui ciò sia consentito dal loro diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono all’Ufficio ogni altro documento o informazione che essi detengono ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.
Storico versioni
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