Art. 6

Accesso alle informazioni contenute in banche dati prima dell’avvio di un’indagine

In vigore dal 11 set 2013
Accesso alle informazioni contenute in banche dati prima dell’avvio di un’indagine 1.   Prima dell’avvio di un’indagine, l’Ufficio ha il diritto di accedere a tutte le informazioni pertinenti contenute in banche dati, detenute da istituzioni, organi o organismi qualora ciò sia indispensabile per valutare il fondamento delle accuse. Tale diritto di accesso è esercitato entro il termine stabilito dall’Ufficio, necessario per una rapida valutazione delle accuse. Nell’esercitare il diritto di accesso, l’Ufficio rispetta i principi di necessità e proporzionalità. 2.   L’istituzione, organo o organismo interessato coopera con lealtà, consentendo all’Ufficio di ottenere qualsiasi informazione pertinente alle condizioni specificate nelle decisioni adottate a norma dell’, paragrafo 1.
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Accesso alle informazioni contenute in banche dati prima dell’avvio di un’indagine (Art. 6 Regolamento (UE) 2013/883) — Testo vigente | Portale Normativo